L’assegno unico universale

L’Assegno unico universale è una nuova prestazione sociale a carattere universale, operativa dal 1° marzo 2022. Ai genitori, a prescindere dalla posizione da essi occupata nel mondo del lavoro, spetterà un assegno mensile per ciascun figlio a carico, che potrà essere concesso nella forma di credito d’imposta o di erogazione mensile di una somma di denaro.

Inquadramento

L’Assegno unico e universale è una nuova prestazione sociale a carattere universale, operativa dal 1° marzo 2022, come previsto dal D.Lgs. 230/2021 nel rispetto dei criteri dettati dalla delega contenuta nella L. 46/2020. Inizialmente, si prevedeva che il Governo avrebbe dovuto tempestivamente esercitare la delega in modo da rendere operativa la nuova prestazione sociale dal 1° luglio 2021. Tuttavia, poiché la delega prevede che il nuovo Assegno debba sostituire non solo diverse prestazioni sociali esistenti (tra cui l’ANF), ma anche, in parte, le detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, andando con ciò ad intrecciarsi ai più ampi disegni di riforma fiscale, è stato emanato il DL 79/2021 conv. in L. 112/2021, che ha introdotto il c.d. “Assegno ponte”, o assegno temporaneo, destinato, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021, alle famiglie che non hanno diritto all’ANF.

Il D.Lgs. 230/2021, fissando la decorrenza dell’Assegno unico dal 1° marzo 2022, ha confermato la vigenza dell’Assegno temporaneo fino al 28 febbraio 2022. Anche la vigenza dell’ANF è quindi confermata fino al 28 febbraio 2022, ivi compresa la maggiorazione di cui all’art. 5 DL 79/2021 per i nuclei familiari con figli, in relazione al numero dei figli stessi. Dal 1° marzo 2022, l’ANF è erogato solo per i nuclei non orfanili e senza figli minori.

L’Agenzia delle Entrate e INPS hanno redatto una informativa pensata per i lavoratori beneficiari dell’ASU che potrà essere fornita direttamente dal datore di lavoro.

La misura è stata illustrata dall’INPS dapprima con il Mess. 31 dicembre 2021 n. 4748 e poi con la Circ. 9 febbraio 2022 n. 23.

Le caratteristiche dell’Assegno

La legge delega si pone l’obiettivo di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione femminile, attraverso l’introduzione di un sostegno economico destinato ai nuclei familiari con figli, a carattere universalistico, ossia rivolto a tutti i cittadini a prescindere dalla posizione da essi occupata nel mondo del lavoro.

La misura è finanziata sia con risorse proprie, sia mediante la graduale rimodulazione o soppressione di una serie di istituti esistenti.

Infatti, dal 1° gennaio 2022 sono abrogati:

  • il premio alla nascita di cui all’art. 1, c. 353, L. 232/2016 (c.d. “bonus bebè”): possono essere acquisite le domande di premio alla nascita in relazione all’evento “nascita avvenuta” per i nati fino al 28 febbraio 2022, e le domande relative all’evento “compimento del 7° mese di gravidanza” a condizione che il settimo mese di gravidanza si sia concluso entro il 31 dicembre 2021 o in caso di interruzione di gravidanza nell’ultimo bimestre. Allo stesso modo, saranno acquisite le domande in relazione alle adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021 (Circ. INPS 9 febbraio 2022 n. 23);
  • il fondo di sostegno alla natalità di cui all’art. 1, c. 348-349, L. 232/2016: possono essere acquisite domande di bonus bebè riferite a eventi (nascite/adozioni/affidamenti) avvenuti nell’anno 2021.

Dal 1° marzo 2022, inoltre, non sono più corrisposti:

  • gli assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli minori erogati dai comuni (art. 65 L. 448/98); sono corrisposte le mensilità di gennaio e febbraio 2022, mentre l’assegno cessa di essere erogato a partire dalla mensilità di marzo;
  • l’Assegno al nucleo familiare (ANF) di cui alla DL 69/88 conv. in L. 153/88 e l’Assegno familiare di cui al DPR 797/55, limitatamente ai nuclei familiari orfanili e con figli.

Ancora, dal 1° marzo 2022:

  • la detrazione fiscale di cui all’art. 12, c. 12 lett c), TUIR (importo massimo di € 950) è riconosciuta solo per i figli di età pari o superiore a 21 anni;
  • la maggiorazione della stessa detrazione, relativa ai figli disabili (importo massimo di € 400), così come la maggiorazione (€ 200) per la presenza di più di tre figli, non è più riconosciuta;
  • non è più riconosciuta la detrazione/credito d’imposta per le famiglie numerose (€ 1.200 per i nuclei con almeno 4 figli a carico).

L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del “bonus asilo nido” e non concorre alla determinazione del reddito ai fini fiscali.

L’Assegno mensile, erogato per ciascun figlio a carico, è attribuito dal mese di marzo di ciascun anno fino al mese di febbraio dell’anno successivo.

L’assegno è esteso ai nonni, per i nipoti, unicamente nel caso in cui sia presente un formale provvedimento di affido o nell’ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare. L’Assegno è erogato ai nuclei familiari, indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori, sulla base della loro situazione economica rilevata dall’ISEE di cui al DPCM 159/2013, come determinato:

  • ai sensi dell’art. 7 per i figli minori;
  • ai sensi degli artt. da 2 a 6 per i figli maggiorenni (ISEE per le prestazioni socio-sanitarie), ferma restando la possibilità di «aggiornamento» con il c.d. ISEE corrente al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 9 (variazioni rilevanti nella condizione reddituale e occupazionale del nucleo familiare).

In mancanza di ISEE al momento della domanda, l’assegno spetta in base ai dati autodichiarati nel modello di domanda (art. 46 DPR 445/2000), dovendo poi distinguere tre casi:

  • se l’ISEE è presentato entro il 30 giugno, l’assegno sarà conguagliato, con spettanza di tutti gli arretrati dal mese di marzo;
  • se l’ISEE è presentato dal 1° luglio, l’assegno è calcolato sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
  • in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a € 40.000, l’assegno è pari all’importo minimo, pari a € 50 per i figli minori e € 25 per i figli maggiorenni.

L’ISEE da prendere a riferimento è quello del nucleo nel quale il figlio è inserito, a prescindere dalla convivenza con il soggetto richiedente.

L‘Assegno spetta per ogni figlio minore a carico; per i nuovi nati, spetta dal settimo mese di gravidanza.

L’Assegno spetta anche per ogni figlio maggiorenne a carico, entro il 21° anno di età, al ricorrere di una delle seguenti condizioni (art. 2 D.Lgs. 230/2021):

  • frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
  • svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a € 8.000 annui;
  • sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolga il servizio civile universale.

L’INPS (Circ. INPS 9 febbraio 2022 n. 23) ha dettagliato l’ipotesi della frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea, stabilendo che dovrà essere verificata l’iscrizione:

  • alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
  • a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico (di cui al Capo III del D.Lgs. 226/2005);
  • a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF (cfr. il DPCM 25 gennaio 2008);
  • a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di “Tecnico superiore” di 5º livello EQF (cfr. il DPCM 25 gennaio 2008);
  • a un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento (DM 22 ottobre 2004 n. 270).

Per i figli che, raggiunta la maggiore età dopo l’inoltro della domanda da parte dei genitori, non presentino domanda per conto proprio, dal mese di compimento dei 18 anni la domanda viene posta in stato di “evidenza” allo scopo di consentire al richiedente di integrare le informazioni relative alle condizioni sopra riportate, riguardanti l’attività di studio, tirocinio o attività lavorativa con reddito inferiore a € 8.000, la condizione di disoccupato in cerca di occupazione, o lo svolgimento del servizio civile. L’integrazione di tali dati è necessaria per garantire la continuità dei pagamenti; il richiedente accede alla sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, seleziona la scheda relativa al figlio neomaggiorenne e inserisce le informazioni scegliendole tra quelle, alternative, proposte dalla procedura; ne segue una nuova fase istruttoria, il cui esito positivo darà luogo ai pagamenti e all’erogazione di eventuali arretrati, a seconda del momento in cui è stata presentata l’integrazione della domanda. L’integrazione dei dati è possibile solo entro la scadenza della domanda, ossia entro il 28 febbraio (Mess. INPS 20 aprile 2022 n. 1714).

Per i maggiorenni, inoltre, l’assegno sarà riconosciuto anche qualora il figlio sia titolare:

  • di un contratto di apprendistato ai sensi del D.Lgs. 81/2015;
  • di un tirocinio formativo extracurriculare aderente alle Linee guida del 25 maggio 2017.

Il figlio maggiorenne fa parte del nucleo familiare del o dei genitori con i quali convive, a prescindere dal carico fiscale e a condizione che non possieda un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a € 8.000.

Per il figlio maggiorenne disabile non sono previsti né limiti di età né le condizioni di «attività» di cui all’art. 2 D.Lgs. 230/2021.

 

Requisiti di accesso, cittadinanza e soggiorno

L’Assegno è riservato al richiedente che, cumulativamente:

  • sia cittadino italiano o cittadino UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia;
  • sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Quanto alle condizioni di cittadinanza e soggiorno richieste dalla norma, sono inclusi (Circ. INPS 9 febbraio 2022 n. 23):

  • gli stranieri apolidi, rifugiati politici o titolari di protezione internazionale equiparati ai cittadini italiani (art. 27 D.Lgs. 251/2007 e art. 2 Reg. CE 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale);
  • i titolari di Carta blu, “lavoratori altamente qualificati” (art. 14 Dir. CE 2009/50, attuata con il D.Lgs. 108/2012);
  • i lavoratori di Marocco, Algeria e Tunisia per i quali gli accordi euromediterranei tra l’Unione europea e tali Paesi prevedono il generale diritto alla parità di trattamento con i cittadini europei;
  • i lavoratori autonomi titolari di permesso di cui all’art. 26 TU, per i quali l’inclusione tra i potenziali beneficiari dell’assegno è motivata dalla circostanza che la norma non discrimina il lavoro autonomo da quello dipendente.

Con riferimento ai familiari di cittadini UE, sono inclusi:

  • i titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
  • i titolari di carta di soggiorno o carta di soggiorno permanente (cfr. artt. 10 e 17 D.Lgs. 30/2007).

Sono inoltre inclusi nel beneficio in commento i familiari extra UE di cittadini stranieri che siano titolari di un permesso di soggiorno per ricongiungimento al familiare (cfr. artt. 29 e 30 TU immigrazione).

Il Mess. INPS 25 luglio 2022 n. 2951 ha integrato i requisiti, dichiarando utili anche i permessi per:

  • lavoro subordinato e stagionale di durata almeno semestrale;
  • assistenza minori;
  • protezione speciale;
  • casi speciali per situazioni di violenza o grave sfruttamento;

Devono invece essere esclusi i permessi per:

  • attesa occupazione;
  • tirocinio e formazione professionale;
  • studio;
  • studenti/tirocinanti alunni;
  • residenza elettiva;
  • visite, affari e turismo.

Inoltre, nel caso di domande respinte per scadenza del titolo, l’eventuale riesame richiesto dagli interessati deve ritenere valida la richiesta del rinnovo del permesso, dal momento che gli effetti dei diritti esercitati nelle more del rinnovo stesso cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso.

I cittadini del Regno Unito sono equiparati ai cittadini UE se residenti nel territorio nazionale entro il 31 dicembre 2020; altrimenti, si applicano anche ai cittadini del Regno Unito le disposizioni in materia di soggiorno dettate per i cittadini extracomunitari.

Il processo di istruttoria automatizzata verifica il possesso dei titoli di soggiorno idonei consultando prima l’archivio Pe.So. con i dati forniti dal Ministero dell’Interno e poi con l’archivio delle comunicazioni UNILAV trasmesse dai datori lavoro. In mancanza di validi riscontri, il richiedente riceve una comunicazione con l’invito a presentare la documentazione mancante.

Tali stringenti requisiti potranno essere oggetto di deroga in casi particolari e per periodi definiti, su proposta dei servizi sociali territoriali, indirizzata ad una commissione nazionale da istituirsi con decreto interministeriale (art. 2, c. 1 lett. g), L. 46/2021).

Il requisito inerente il pagamento in Italia delle imposte sui redditi è verificato in generale con riferimento al principio di cui all’art. 2 TUIR per cui sono soggetti all’imposta sul reddito le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato.

In particolare, il requisito è verificato in presenza di:

  • imposta al lordo degli oneri deducibili (art. 10 TUIR) e delle detrazioni (artt. 11, 12 e 13 TUIR);
  • casi di esenzione o esclusione previsti dall’ordinamento.

L’applicabilità di accordi bilaterali/multilaterali di sicurezza sociale o del Reg CE 883/2004 è attualmente oggetto di approfondimento. Pertanto, al momento, l’assegno è riconosciuto solo ai residenti in Italia per i figli che fanno parte del nucleo ai fini ISEE.

Il requisito della titolarità di un rapporto di lavoro a tempo determinato di durata almeno semestrale (alternativo a quello della residenza almeno biennale anche non continuativa e a quello della titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato) è verificato al momento della domanda. La durata almeno semestrale deve «cadere» nell’anno di riferimento della domanda.

Misura dell’Assegno

Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo di € 175 (85 per i figli maggiorenni) per ISEE fino a € 15.000; l’importo si riduce gradualmente al crescere del valore ISEE fino a € 39.999,99, oltre il quale spetta la misura minima di € 50 (25 per i figli maggiorenni). Per effetto delle modifiche introdotte con l’art. 1, c. 357, L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), a decorrere dal 1° gennaio, tale misura base è incrementata del 50%, comprese le rivalutazioni periodiche in base agli indici del costo della vita, nei seguenti casi:

  • in generale, per ciascun figlio di età inferiore a un anno;
  • nei nuclei familiari con tre o più figli, per ciascun figlio di età compresa tra un anno e tre anni nel caso di ISEE del nucleo familiare sia entro 40.000 euro.

Sono previste maggiorazioni mensili al ricorrere di particolari condizioni, specificate di seguito.

Con riferimento ai figli:

  • per ciascun figlio successivo al secondo (da € 85 a € 15, in base al valore ISEE);
  • per ciascun figlio minorenne disabile, con valori differenziati in base alla gravità della condizione (non autosufficienza – € 105, disabilità grave – € 95, disabilità media – € 85);
  • per ciascun figlio maggiorenne fino a 21 anni con disabilità di grado almeno medio (80 euro);
  • per ciascun figlio maggiorenne di età pari o superiore a 21 anni con disabilità di grado almeno medio (da € 85 a € 25 in base al valore ISEE);
  • nuclei familiari con 4 o più figli – € 100 per nucleo familiare. A partire dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione è elevata a € 150 (art. 1, c. 357, L. 197/2022). Se nel nucleo sono presenti figli di genitori diversi, la maggiorazione spetta unicamente al soggetto per il quale è accertato il rapporto genitoriale (ad esempio, in un nucleo con 4 figli di cui solo tre in comune ad entrambi i genitori, la maggiorazione spetta solo al genitore di tutti e 4 i figli presenti nel nucleo stesso); per la determinazione del numero di figli si considerano tutti i figli a carico e facenti parte del nucleo secondo le regole ISEE, compresi i figli non aventi diritto all’assegno (Mess. INPS 20 aprile 2022 n. 1714)

Con riferimento alla madre:

  • per le madri di età inferiore ai 21 anni – € 20 mensili per ciascun figlio.

Con riferimento a entrambi i genitori:

  • se i genitori, al momento della domanda, sono entrambi titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo o d’impresa, posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno; sono compresi anche i redditi derivanti da NASpI e DIS-COLL in percezione al momento della domanda e per un periodo prevalente nel corso dell’anno, i redditi dei genitori lavoratori agricoli autonomi ai sensi dell’art. 32 TUIR, i redditi dei braccianti agricoli e dei lavoratori stagionali purché le relative attività siano coperte da contribuzione annuale; è rilevante anche il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 TUIR; la maggiorazione non può essere richiesta per i nuclei con un solo genitore anche se lavoratore (Mess. INPS 20 aprile 2022 n. 1714)– da € 30 a 0, a seconda del valore ISEE, per ciascun figlio minore.

 

Ammontare dell’Assegno per ciascun figlio

ISEE

Figli

minorenni

Figli

maggiorenni

Maggiorazione a partire dal terzo figlio

Maggioraz. figlio disabile minorenne

Maggioraz. figlio disabile

18-21 anni

Maggioraz. figlio disabile

21 anni e più

Maggioraz. madri di età inferiore a 21 anni

Maggioraz. se entrambi i genitori sono titolari reddito da lavoro

Maggioraz. nuclei con 4 o più figli

Fino a € 15.000

€ 175

€ 85

€ 85

– non autosufficienza, € 105

– disabilità grave, € 95

– disabilità media, € 85

€ 80

€ 85

€ 20

€ 30

€ 100
per nucleo
(non per figlio)

Riduzione graduale fino a € 25

Riduzione graduale fino a 0

Tra € 15.000 e € 40.000

Riduzione graduale fino a € 50

Riduzione graduale fino a € 25

Riduzione graduale fino a € 15

Da € 40.000 in poi

€ 50

€ 25

€ 15

€ 25

0

Gli importi, differenziati in base ai valori ISEE, sono riportati nella tabella 1 allegata al D.Lgs. 230/2021 e sono rivalutati annualmente in base agli indici ISTAT.

Esempio (Circ. INPS 9 febbraio 2022 n. 23)

Nucleo familiare con 3 figli minori. Entrambi i genitori sono titolari di redditi da lavoro.

A) ISEE fino a € 15.000. Spettano:

  • € 175 per ciascun figlio
  • € 85 per il terzo figlio
  • € 30 per ciascun figlio

Totale: € 700 mensili

 

B) ISEE assente o ISEE pari o superiore a € 40.000. Spettano:

  • € 50 per ciascun figlio
  • € 15 per il terzo figlio

Totale: € 165 mensili

 

Nucleo familiare con 3 figli di cui 2 minori. Il figlio maggiorenne frequenta un corso di laurea. Un figlio minorenne è disabile grave. ISEE pari € 20.000. Spettano (da tabella I allegata al D.Lgs. 230/2021:

  • € 150 per ciascun figlio minorenne
  • € 73 per il figlio maggiorenne
  • € 71 per il terzo figlio
  • € 95 per il minore disabile grave

Totale: € 539

 



Maggiorazione dell’Assegno per gli anni 2022-2024

Al fine di garantire il rispetto del principio di progressività, è prevista una maggiorazione dell’Assegno unico su base mensile per le prime tre annualità (2022-2024) al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • ISEE del nucleo familiare inferiore a € 25.000;
  • effettiva percezione, nell’anno 2021, dell’ANF, in presenza di figli minori del richiedente o di altro componente del nucleo familiare (condizione autodichiarata dal richiedente nel modello di domanda).

La maggiorazione transitoria è definita come somma tra una «componente familiare» e una «componente fiscale», al netto dell’ammontare dell’Assegno unico.

1. Componente familiare (valore teorico dell’ANF che sarebbe spettato in base all’art. 2 DL 69/88):

  • nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o comunque non conviventi: il valore teorico dell’Assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella A allegata al decreto;
  • nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori (ad es. esempio genitore vedovo, altro genitore che non abbia riconosciuto il figlio, genitore allontanato dal nucleo familiare con formale provvedimento): il valore teorico dell’Assegno per il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al decreto.

Le novità del c.d. Decreto Semplificazioni e della Legge di Bilancio 2023

Il DL 73/2022 conv. in L. 122/2022, con l’art. 38, inserisce strutturalmente, tra gli aventi diritto, i nuclei familiari orfanili con almeno un componente maggiorenne che sia disabile grave e sia già titolare di un trattamento pensionistico in favore dei superstiti, per i quali la relativa spesa era già stata computata tra gli oneri finanziari in sede di adozione del D.Lgs. 230/2021. D’altra parte, per tali nuclei familiari, dal 1° marzo 2022, non è più riconosciuto l’Assegno al nucleo familiare. La modifica ha dunque effetto dal 1° marzo 2022.

Figli Disabili

L’art. 38 del DL Semplificazioni incide anche sulla misura dell’Assegno per i nuclei familiari con figli disabili, per l’anno 2022. La misura base, prevista per i figli minorenni (da un massimo di € 175 per gli ISEE fino a € 15.00 ad un minimo di € 50 per gli ISEE superiori a € 40.000) è infatti applicata, per il solo anno 2022, anche ai figli disabili maggiorenni e a carico. Tale misura è stata resa strutturale, anche per gli anni successivi al 2022 dall’art. 1, c. 357, L. 197/2022. La stessa norma rende strutturale l’estensione anche ai figli disabili fino al compimento del 21° anno di età, inizialmente prevista per il solo anno 2022, delle maggiorazioni già previste per i figli disabili minorenni saranno applicate anche ai figli disabili fino al compimento del 21° anno di età:

  • € 105 in caso di non autosufficienza;
  • € 95 in caso di disabilità grave;
  • € 85 in caso di disabilità media.

La maggiorazione non si applica oltre il 21° anno di età, dal momento che in tal caso si applicano ancora le detrazioni fiscali per i figli a carico.

A fronte delle modifiche operate dalla L. 197/2022, sono state espunte dal testo del D.Lgs. 230/2021, le previsioni, sospese dallo stesso decreto “semplificazioni” fino al 31 dicembre 2022 e relative:

– alla maggiorazione di € 80 per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino ai 21 anni di età;

– all’importo dell’assegno mensile da € 85 a € 25 spettante per ciascun figlio disabile a carico di età superiore a 21 anni.

Restano quindi ferme le altre maggiorazioni, ossia quelle relative ai nuclei con almeno tre figli (da € 85 a € 15), alle madri con età inferiore ai 21 anni (€ 20), ai nuclei in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro (da € 30 fino a zero, in base ai valori ISEE) e, infine, quella relativa ai nuclei con 4 o più figli (€ 100 per nucleo familiare).

ISEE inferiore a € 25.000: aumento della maggiorazione

Per il solo anno 2022, la maggiorazione transitoria prevista per il triennio 2022-2024 è aumentata di € 120 mensili in favore dei nuclei familiari con almeno un figlio disabile a carico. Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, la misura si applicherà anche per gli anni 2023 e 2024. Tale maggiorazione è destinata ai nuclei familiari con ISEE inferiore a € 25.000 e che abbiano percepito l’ANF nel 2021 ed è istituita a fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure e garantire il rispetto del principio di progressività. La maggiorazione spetta per intero per l’anno 2022, per i due terzi per l’anno 2023 e per un terzo per l’anno 2024 fino ai mesi di gennaio e febbraio 2025; non sarà più applicata dal 1° marzo 2025. Essa è determinata dalla somma di una “componente familiare” pari al valore teorico del previgente ANF (per nuclei con entrambi i genitori, si fa riferimento alla tabella A allegata al decreto legislativo, per i nuclei familiari con un solo genitore, si considera la Tabella B), e di una “componente fiscale” data dai valori teorici delle detrazioni per i figli (ormai abrogate, fatte salve solo quelle relative ai figli di età pari o superiore a 21 anni), rilevate dalle tabelle C o D allegate al decreto, applicabili a seconda della situazione reddituale dei genitori.

2. Componente fiscale (pari alle detrazioni fiscali teoriche medie operanti per i figli a carico in base all’art. 12 TUIR):

  • casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a € 2.840,51 annui: somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli per ciascun genitore determinati sulla base della Tabella C allegata al decreto;
  • altri casi: importo del valore teorico della detrazione per i figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata al decreto.

Vale a dire: vecchio ANF + vecchie detrazioni – assegno unico = eventuale maggiorazione dell’assegno unico stesso.

Ai fini del riconoscimento degli importi indicate dalle Tabelle A, B, C e D vanno considerati i figli componenti del nucleo familiare del richiedente e:

  • per le Tabelle A e B: va considerato l’indicatore della situazione reddituale (ISR), valido ai fini ISEE, come risultante dall’art. 4 DPCM 159/2013 e rilevato dall’ultima attestazione valida del richiedente;
  • per le Tabelle C e D: si considera il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai sensi dell’art. 10 DPCM 159/2013, valida ai fini del calcolo dell’ISEE (che deve risultare inferiore a € 25.000).

La maggiorazione mensile transitoria spetta:

  • per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
  • per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;
  • per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.

La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.

La percezione degli assegni familiari nell’anno 2021, condizione per ottenere la maggiorazione transitoria, è autodichiarata dal richiedente in sede di domanda.

Tale autodichiarazione è soggetta a controllo successivo a cura dell’INPS che provvede, in caso di dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Presentazione della domanda

La domanda è presentabile da parte di:

  • chi esercita la responsabilità genitoriale (a prescindere dalla convivenza con il figlio);
  • dal figlio maggiorenne per se stesso;
  • da un affidatario o da un tutore nell’interesse esclusivo del minore affidato o tutelato,

a partire del 1° gennaio di ogni anno, all’INPS, in via telematica. La domanda può essere presentata in proprio (tramite SPID, CIE o CNS, ovvero tramite contact center) o avvalendosi dell’assistenza di un istituto di patronato.

Con il Mess. INPS 22 luglio 2022 n. 2925 è stata implementata la possibilità di presentare la domanda anche da dispositivo mobile, previa installazione dell’app “INPS mobile”.

In ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.

L’INPS ha comunicato la disponibilità della procedura di richiesta sul proprio sito dal 1° gennaio 2022 con Mess. 31 dicembre 2021 n. 47481. La domanda deve essere presentata una volta sola per ogni anno e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio. È possibile aggiungere ulteriori figli in ipotesi di nuove nascite in corso d’anno e ferma restando la necessità di aggiornare la DSU già presentata.

Se la domanda è presentata entro il 30 giugno dell’anno di riferimento, l’Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno; altrimenti, l’Assegno è riconosciuto dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. L’INPS provvede al riconoscimento dell’Assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

In caso di nuove nascite durante la fruizione dell’Assegno, entro 120 giorni deve essere comunicata telematicamente la variazione della composizione del nucleo familiare all’INPS o presso gli istituti di patronato.

L’Assegno è riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

Con il Mess. INPS 9 maggio 2022 n. 1962, l’Istituto ha comunicato il rilascio di nuove funzionalità nella procedura telematica di domanda, relative a modifica della domanda, visualizzazione dei pagamenti, evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze.

Il richiedente può quindi procedere a:

• variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio, con indicazione della relativa decorrenza;

• variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);

• modifiche attinenti all’eventuale separazione/coniugio dei genitori;

• indicare il codice fiscale dell’altro genitore (a condizione che questi non abbia già fornito la propria modalità di pagamento e non abbia già percepito un pagamento);

• indicare i criteri di ripartizione dell’assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell’accordo tra i genitori;

• variare i dati relativi alla spettanza delle maggiorazioni previste dagli artt. 4 e 5 D.Lgs. 230/2021;

• variazioni attinenti alle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e dall’eventuale altro genitore.

Tra tali variazioni, l’unica che può generare conguagli per arretrati è quella relativa alla condizione di disabilità del figlio, purché preesistente alla domanda.

Nel campo “evidenze” sono segnalate le eventuali criticità che impediscono il completamento della fase istruttoria della domanda, per le quali è necessario l’intervento del richiedente.

Corresponsione dell’Assegno

L’Assegno spetta in parti uguali agli esercenti la responsabilità genitoriale. Tuttavia, in assenza di richiesta specifica, che può avvenire anche in un momento successivo alla domanda, l’Assegno è erogato al richiedente.

Pertanto, il richiedente, selezionando l’opzione corrispondente nella domanda potrà inserire, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore. Se i dati di pagamento del secondo genitore sono forniti in un momento successivo, il pagamento del 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo. La modifica della ripartizione va effettuata accedendo alla domanda già presentata.

Le eventuali modifiche della ripartizione dell’assegno si effettuano accedendo alla domanda già presentata e hanno effetto dal mese successivo. Le modalità di richiesta in ordine alla ripartizione dell’assegno sono esposte nel Mess. INPS 31 dicembre 2021 n. 4748.

In caso di affidamento esclusivo l’Assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo alla domanda con le proprie credenziali, anche qualora, nonostante l’affidamento condiviso del minore, il giudice abbia stabilito il collocamento del minore presso il richiedente.

In caso di minore in affidamento temporaneo o preadottivo ai sensi della L. 183/84:

  • se l’affidamento è esclusivo, la regola generale prevede il pagamento interamente al genitore affidatario;
  • se l’affidamento è condiviso si può optare per il pagamento ripartito al 50%.

L‘assegno è erogato ad un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto o legale oppure il divorzio dispone che dei contributi pubblici usufruisca un solo genitore. Il genitore, pertanto, dichiara tale condizione nella domanda e richiede l’assegno al 100%; nel caso in cui vi sia già erogazione al 50% il genitore avente diritto potrà modificare la domanda e richiedere l’erogazione al 100%, senza allegare documentazione, che potrà comunque essere richiesta in un momento successivo. L’altro genitore potrà chiedere il riesame della ripartizione, trasmettendo idonea documentazione; avvenuto il riesame, la domanda non sarà più modificabile da parte dell’altro genitore o del Patronato. Solo il richiedente può in seguito modificare questa scelta, se le condizioni giuridiche sono cambiate (Mess. INPS 20 aprile 2022 n. 1714).

I figli maggiorenni possono presentare la domanda in sostituzione dei genitori e richiedere la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante. La misura della prestazione è limitata alla quota di assegno di competenza del figlio maggiorenne.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda:

  • in sostituzione dei loro genitori;
  • ovvero direttamente se orfani di entrambi i genitori.

La presentazione della domanda da parte del figlio maggiorenne determina la decadenza della scheda relativa al figlio stesso nella domanda presentata dal genitore.

I figli orfani di entrambi i genitori possono accedere all’assegno nel rispetto del limite di età e delle condizioni di «attività» ad eccezione dei soggetti maggiorenni disabili per i quali non sono previsti limiti di età. I figli maggiorenni non orfani di entrambi i genitori devono essere a carico ai fini IRPEF dei genitori e, pertanto, facenti parte del medesimo nucleo ISEE dei genitori o di uno di essi. Si applica, per i figli maggiorenni non conviventi l’art. 2, c. 5 lett. b) DL 4/2019 conv. in L. 26/2019, secondo cui fanno parte del nucleo dei genitori esclusivamente i figli maggiorenni di età inferiore a 26 anni, a carico dei genitori ai fini IRPEF, non coniugati e senza figli, anche se non conviventi con i genitori stessi. In tale ultimo caso, quando i due genitori siano parte di due nuclei familiari diversi, il figlio maggiorenne di età inferiore a 26 anni a carico di entrambi i genitori, fa parte del nucleo familiare di uno dei due genitori, da lui scelto. In questi casi, la verifica del carico fiscale per i figli maggiorenni fino a 21 anni ai fini dell’Assegno è soddisfatta se il reddito complessivo dei due anni precedenti non supera i € 4.000 e se, congiuntamente, il reddito complessivo dell’anno precedente e quello presunto per l’anno di riferimento dell’Assegno non superano gli € 8.000, fatta eccezione per i figli disabili, per i quali la presunzione non opera. Inoltre, il figlio maggiorenne che sia destinatario di un provvedimento di affidamento temporaneo esteso fino ai 21 anni, può scegliere se costituire nucleo a sé stante o se far parte del nucleo dell’affidatario (Mess. INPS 20 aprile 2022 n. 1714). La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla domanda eventualmente già presentata per tale figlio dal genitore.

L’Assegno ha diversa decorrenza a seconda del momento di presentazione della domanda:

  • domande presentate entro il 30 giugno dell’anno di riferimento: l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno;
  • domande presentate dal 1° luglio dell’anno di riferimento: la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

In tutti i casi, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda.

L’assegno viene erogato dall’INPS, di norma entro la fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda, attraverso le seguenti modalità:

  • accredito su IBAN di area SEPA intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, o al tutore del genitore incapace oltre che al genitore medesimo (legato a conto corrente bancario; conto corrente postale; carta di credito o di debito; libretto di risparmio);
  • consegna di contante presso uno degli sportelli Poste Italiane;
  • accredito sulla carta per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza (art. 5 DL 4/2019 conv. in L. 26/2019).

In caso di strumenti di riscossione aperti presso prestatori di servizi di pagamento non convenzionati ovvero operanti in uno degli altri Paesi dell’area SEPA, il richiedente allega alla domanda il modello Financial Identification SEPA, compilato, sottoscritto e validato dall’emittente lo strumento di riscossione. Sul sito INPS, alla sezione “Utenti” > “Banche e Intermediari finanziari” > “Per orientarsi”, è disponibile l’elenco degli istituti di credito operanti sul territorio nazionale convenzionati e di quelli non convenzionati, i cui clienti saranno tenuti ad allegare il modello di Financial Identification all’atto della domanda dell’assegno unico.

L’importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell’ISEE presente al momento della domanda. L’importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio per le mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.

Esempio: domanda di Assegno unico presentata a marzo 2022 con ISEE valido. La rata di marzo e tutte quelle successive sono calcolate sulla base dell’ISEE presente al momento della domanda. Nei mesi di gennaio e febbraio 2023, si fa riferimento all’ISEE valido al 31 dicembre 2022, con possibilità di conguaglio rispetto al valore della rata inizialmente calcolato a marzo 2022, ed erogato in misura fissa nelle mensilità successive.

 

Domande presentate entro il 30 giugno

Esempio: la domanda di assegno unico viene presentata a marzo 2022. Al momento della domanda, non è presente l’ISEE che viene presentato successivamente a maggio 2022. In fase di prima istruttoria, la prestazione viene calcolata con l’importo minimo spettante, salvo l’effettuazione del conguaglio sulla base dell’ISEE presentato entro il 30 giugno.

 

Domande presentate dal 1° luglio

Esempio: la domanda di assegno unico viene presentata ad agosto 2022. Al momento della domanda, non è presente l’ISEE che viene presentato successivamente a ottobre 2022. La prestazione viene calcolata con l’importo minimo spettante, l’ISEE vale da quando è presentato.

L’Assegno è compatibile con eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

La domanda di assegno unico e universale è istruita e liquidata sulla base dell’ISEE, ancorché recante omissioni/difformità. Entro la fine dell’anno, l’utente avvisato della difformità/omissione è tenuto a regolarizzarla e qualora ciò non dovesse avvenire, si procederà al recupero dell’importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE.

Ai sensi dell’art. 11, c. 5, DPCM 159/2013, alla luce delle omissioni ovvero difformità è possibile:

  • presentare domanda avvalendosi dell’attestazione ISEE difforme. L’INPS può richiedere idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
  • presentare una nuova DSU, priva di difformità;
  • richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.

I percettori di Reddito di cittadinanza ricevono l’Assegno congiuntamente al Rdc stesso, con le modalità previste per quest’ultimo e senza necessità di presentare alcuna domanda. Le due misure sono infatti espressamente e pienamente compatibili tra loro. Tuttavia, in questo caso, l’Assegno è calcolato sottraendo dall’ammontare teorico spettante, la quota del RDC riferibile ai figli minori. L’Assegno unico non è computato tra i trattamenti assistenziali per la determinazione del reddito familiare ai fini del calcolo del RDC. Inoltre, l’Assegno è erogato nel mese successivo a quello di erogazione del Rdc, per consentire all’Istituto previdenziale di verificare la sussistenza del diritto alla prestazione Rdc stessa e di effettuare il calcolo della quota di Assegno unico, denominata “integrazione Rdc/AU”. Pertanto, ad esempio, l’integrazione Rdc/AU di competenza marzo 2022 sarà determinata con riferimento alla quota Rdc relativa ai figli a carico, spettante sulla base dell’importo della mensilità del Rdc di marzo 2022, ma sarà liquidata nel mese di aprile (Circ. INPS 28 aprile 2022 n. 53).

Sebbene non sia necessario per i percettori di Rdc presentare domanda per l’Assegno, nel caso di genitori separati, divorziati o di genitori naturali non conviventi, il genitore esercente la responsabilità genitoriale in affido condiviso di uno o più figli appartenenti al nucleo familiare dell’altro genitore percettore di Rdc, al fine del pagamento in parti uguali dell’assegno unico e universale, deve presentare autonoma domanda che sarà liquidata, ove in possesso dei requisiti di legge, in misura pari al 50% dell’importo totale dell’assegno, mentre il restante 50% sarà corrisposto al genitore nel nucleo beneficiario di Rdc, convivente con i figli, con accredito su carta Rdc. Inoltre, mediante il modello “Rdc-Com/AU” (Mess. INPS 30 maggio 2022 n. 2261), devono essere comunicate le eventuali seguenti condizioni:

1. presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che frequenti un corso di formazione scolastica o professionale ovvero un corso di laurea (art. 2, c. 1 lett. b) n. 1, D.Lgs 230/2021);

2. presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui (art. 2, c. 1 lett. b) n. 2, D.Lgs 230/2021);

3. presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego (art. 2, c. 1 lett. b) n. 3, D.Lgs 230/2021);

4. presenza nel nucleo di figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, che svolga il servizio civile universale (art. 2, c. 1 lett. b) n. 4, D.Lgs 230/2021);

5. presenza nel nucleo di figlio minorenne a carico non valorizzato correttamente nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc (minorenni indicati con la lettera “P” e non con la lettera “F” nel quadro A della DSU);

6. presenza nel nucleo familiare di madre di età inferiore a 21 anni non valorizzata nella DSU utile ai fini del riconoscimento del Rdc in qualità di dichiarante o coniuge del dichiarante;

7. indicazione degli esercenti la responsabilità genitoriale riferita a ciascun figlio in seno al nucleo familiare, ai fini del pagamento dell’assegno unico e universale in parti uguali tra i genitori (artt. 6, c. 4, e 7, c. 2, D.Lgs 230/2021). Dovranno presentare il modello “Rdc-Com/AU”, ad esempio, i nuclei familiari ove non siano presenti entrambi i genitori di uno o più figli a carico, a seguito di separazione, divorzio o in caso di genitori naturali non conviventi;

8. esistenza di un valido provvedimento di affidamento di uno o più figli minori presenti nel nucleo in capo al dichiarante diverso dal genitore (ad esempio, nonno, zio, fratello, ecc.). Nel modello devono essere riportate anche le informazioni utili per il diritto alle maggiorazioni previste dagli artt. 4 e 5 D.Lgs. 230/2021.

Nel caso di nuclei con un solo genitore, la presentazione del modello è condizione per il riconoscimento del restante 50% dell’assegno; nel modello deve essere specificata la motivazione della mancanza dell’altro genitore, selezionando una delle opzioni presenti nel modello stesso. Il modello può essere presentato, a partire dal mese di marzo di ogni anno e non oltre il 1° febbraio dell’anno successivo, esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi di un Patronato. Con il Mess. INPS 30 maggio 2022 n. 2261, l’Istituto aveva affermato che la presentazione del modello avrebbe dato luogo ad efficacia retroattiva solo se presentato entro il 30 giugno, comportando il pagamento di prestazioni arretrate dal precedente mese di marzo; in caso contrario, il modello avrebbe avuto effetto solo dal mese successivo; successivamente, su parere conforme del Ministero del lavoro, il Mess. INPS 22 giugno 2022 n. 2537, sul presupposto che la funzione del modello è quella di consentire l’acquisizione di informazioni utili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU e non quello di domanda di accesso alla prestazione, ha stabilito che le interazioni saranno riconosciute a partire dal mese di marzo, a prescindere dal momento in cui è stato trasmesso il modello stesso.

La revoca, la decadenza o il raggiungimento dello stato “terminata” della prestazione del Rdc comportano l’interruzione del riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU sulla medesima Carta Rdc. In questo caso, se continua a sussistere il diritto alla percezione dell’Assegno, gli interessati devono presentare apposita domanda con decorrenza dalla mensilità successiva alla cessazione del Rdc, anche in caso di successiva domanda di rinnovo del Rdc (in tale ultimo caso, la domanda deve essere presentata entro la fine dello stesso mese di cessazione del Rdc). È previsto un conguaglio in via automatizzata al termine di ogni anno di competenza dell’assegno unico e universale (febbraio), sulla base di quanto effettivamente erogato al nucleo familiare, secondo il principio di cassa.

La sospensione del pagamento del Rdc (ad esempio, per DSU non presentata o in caso di sospensione dell’istruttoria per controlli sulla residenza e sui requisiti anagrafici) determinerà anche la sospensione dell’integrazione Rdc/AU.

In caso di riattivazione del Rdc, al termine del periodo di sospensione, sarà parimenti riattivata l’integrazione Rdc/AU e i ratei non corrisposti verranno liquidati a titolo di arretrati congiuntamente alla prestazione base del Rdc (Circ. INPS 28 aprile 2022 n. 53).

Esempi di calcolo dell’integrazione Rdc/AU (Circ. INPS 28 aprile 2022 n. 53)

 

Esempio 1:

Nucleo Rdc composto da dichiarante, coniuge e due figli minori (scala di equivalenza Rdc 1,8), con indicatore ISEE inferiore a € 9.360 e beneficio mensile di € 500.

Importo teorico AU in relazione alla fascia di valore ISEE, al numero e all’età dei figli a carico= 175×2= € 350

Quota Rdc figli minorenni a carico = importo Rdcx(scala di equivalenza figli minorenni a carico / scala di equivalenza totale) = 500x(0,4/1,8) = 500×0,22= 111,11

Integrazione Rdc/AU = Importo teorico AU figli minorenni- Quota Rdc figli minorenni a carico = 350-111,11= 238,89 euro.

 

Esempio 2:

Nucleo Rdc composto da dichiarante, coniuge e tre figli minori (scala di equivalenza Rdc 2,0), con indicatore ISEE inferiore a € 9.360 e beneficio mensile di € 700.

Importo teorico AU in relazione alla fascia di valore ISEE e al numero di figli a carico, a cui si aggiungono 85 euro di maggiorazione per la presenza di un figlio oltre al secondo = (175×3) + 85= 610 euro

Quota Rdc figli minorenni a carico = importo Rdcx(scala di equivalenza figli minorenni a carico / scala di equivalenza totale) = 700x(0,6/2) = 700×0,3= 210

Integrazione Rdc/AU = Importo teorico AU figli minorenni- Quota Rdc figli minorenni a carico = 610-210 = € 400.

 

Esempio 3:

Nucleo Rdc composto da dichiarante (genitore solo) e tre figli a carico di cui uno minorenne, uno maggiorenne, con età inferiore ai 21 anni, e uno con età superiore ai 21 anni e disabilità (scala di equivalenza Rdc 2,0), con indicatore ISEE inferiore a € 9.360 e beneficio mensile di € 800.

Importo teorico AU in relazione alla fascia di valore ISEE e al numero di figli a carico= 430 euro in base agli importi di:

– € 175 per figlio minore a carico;

– € 85 per figlio maggiorenne a carico con età inferiore ai 21 anni;

– € 85 per figlio maggiorenne a carico con età superiore ai 21 anni e disabilità a carico.

Importo teorico AU minorenni = € 175;

Importo teorico AU maggiorenni = € 170

Quota Rdc figli minorenni a carico = importo Rdcx(scala di equivalenza figli minorenni a carico / scala di equivalenza totale) = 800x(0,2/2) = 800×0,1= 80

Quota Rdc figli maggiorenni a carico = importo Rdcx(scala di equivalenza figli maggiorenni a carico / scala di equivalenza totale) = 800x(0,8/2) = 800×0,4= 320

Integrazione Rdc/AU minorenni = Importo teorico AU minorenni – Quota Rdc figli minorenni a carico = 175 – 80 = 95

Integrazione Rdc/AU maggiorenni = Importo teorico AU maggiorenni – Quota Rdc figli maggiorenni a carico = 170 – 320 = – 150 (valore negativo considerato 0)

Integrazione Rdc/AU (Integrazione Rdc/AU per figli maggiorenni a carico) + (Integrazione Rdc/AU per figli minorenni a carico) = 95 + 0 = € 95.

L’Assegno “ponte”

Il DL 79/2021 conv. in L. 112/2021 introduce, in attesa dell’attuazione della delega di cui alla L. 46/2021, una misura temporanea, per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021, destinata ai nuclei familiari con figli minori che non hanno diritto all’ANF. L’INPS ha illustrato la misura e le relative modalità di accesso nel Mess. INPS 22 giugno 2021 n. 2371 e nella Circ. INPS 30 giugno 2021 n. 93.

Il D.Lgs. 230/2021, istitutivo dell’Assegno unico e universale con decorrenza da marzo 2022, ha prorogato la misura temporanea fino al 28 febbraio 2022.

 

Destinatari

La misura temporanea è destinata ai nuclei familiari senza diritto all’ANF, con presenza di minori di 18 anni, ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

Sono perciò destinatari della misura i nuclei familiari di:

  • lavoratori autonomi;
  • inoccupati;
  • coltivatori diretti, coloni, mezzadri;
  • titolari di pensioni di lavoro autonomo;
  • nuclei familiari che non hanno i requisiti per l’ANF (ad esempio, il 70% del reddito familiare costituito da redditi di lavoro dipendente) ma presentano invece quelli richiesti per l’”assegno ponte”.

 

Requisiti

I requisiti richiesti, per quanto riguarda i profili relativi a cittadinanza, residenza e soggiorno sono sostanzialmente in linea con quelli presenti nella legge delega per l’Assegno unico e universale:

Il richiedente deve:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione Europea, o un suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale; sono equiparati coloro che hanno lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria;
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia (ossia essere fiscalmente residente, art. 2 TUIR);
  • essere residente e domiciliato in Italia, convivente con i figli a carico (l’eventuale reddito prodotto dai figli deve dunque essere inferiore a € 4.000 l’anno) sino al compimento del diciottesimo anno d’età, ferma restando la possibilità dell’erogazione del 50% dell’assegno all’altro genitore in caso di affido condiviso; il diritto è esteso ai nonni per i nipoti in linea retta che si trovino a loro carico e siano presenti nell’ISEE a seguito di un provvedimento di affido o di collocamento o accasamento etero familiare; in mancanza di affido definitivo o temporaneo, a prescindere dalla presenza dei nonni, il nipote è attratto, ai fini ISEE, nel nucleo familiare dei genitori;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale, sempre che il lavoratore in questione non possa accedere alla prestazione dell’ANF;
  • essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’art. 7 DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, secondo la tabella di cui all’art. 2 DL 79/2021 conv. in L. 112/2021 inferiore a € 50.000; oltre tale valore, infatti, l’assegno temporaneo non spetta.

 

Misura dell’assegno temporaneo

L’ammontare dell’assegno per ciascun figlio, in funzione del valore ISEE, è riportato nell’allegato al DL 79/2021 conv. in L. 112/2021.

L’assegno spetta in «misura piena» per i valori ISEE fino a € 7.000:

  • € 167,50 per ciascun figlio fino a due figli;
  • € 217,80 per ciascun figlio per nuclei con 3 o più figli.

Gli importi di cui all’allegato sono maggiorati di € 50 per ciascun figlio minore disabile.

Il valore dell’assegno decresce progressivamente all’aumentare del valore dell’ISEE e si azzera quando l’ISEE stesso raggiunge i € 50.000.

Ai fini dell’erogazione dell’assegno, si prende in considerazione l’indicatore “ISEE minorenni” in corso di validità, che, nel caso di nuclei composti da genitori coniugati coincide con l’ISEE ordinario.

Si potrà anche tenere conto di un ISEE corrente, ricalcolato rispetto a quello in corso di validità alle condizioni indicate dall’art. 9 DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.

L’art. 3, c. 2 bis, DL 79/2021 conv. in L. 112/2021 ha specificato che l’assegno sarà ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In mancanza dei genitori, l’assegno sarà erogato a chi esercita la responsabilità genitoriale; mentre in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo, l’assegno sarà erogato al genitore affidatario o ripartito in pari misura tra i genitori in caso di affidamento congiunto o condiviso.

 

Compatibilità con altre misure

L’assegno temporaneo è compatibile con:

  • il Reddito di cittadinanza; i percettori di Rdc riceveranno l’assegno temporaneo congiuntamente al Rdc stesso, decurtato delle quote relative ai figli minori, secondo la scala di equivalenza di cui all’art. 2, c. 4, DL 4/2019 conv. in L. 26/2019;
  • l’assegno concesso dai comuni ai nuclei con almeno 3 figli minori;
  • l’assegno di natalità (L. 190/2014; “bonus bebè”);
  • il premio alla nascita (L. 232/2016);
  • fondo di sostegno alla natalità (L. 232/2016);
  • detrazioni fiscali per familiari a carico (art. 12 TUIR);
  • assegno familiare di cui al DPR 797/55 per i soggetti cui non si applica la normativa in materia di ANF (piccoli coltivatori diretti per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente; coltivatori diretti, coloni e mezzadri; pensionati delle gestioni speciali per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

 

Presentazione delle domande e decorrenza della prestazione

Le domande possono essere presentate direttamente all’INPS attraverso i seguenti canali:

  • Portale web dell’INPS tramite SPID, carta d’identità elettronica o Carta nazionale dei servizi;
  • Contact center;
  • Patronati.

In linea generale, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

Nella prima fase, le domande presentate entro il 30 settembre 2021 comporteranno il pagamento dell’arretrato a partire da luglio 2021.

Le eventuali variazioni all’interno del nucleo familiare devono essere comunicate tramite una nuova DSU entro due mesi dalla variazione stessa; l’effetto della nuova DSU sulla prestazione dell’assegno (decadenza o adeguamento se il nucleo ha presentato una nuova domanda) si determinano a partire dal mese successivo alla presentazione della nuova DSU.

Il pagamento della prestazione, a cura dell’INPS potrà avvenire mediante:

  • Accredito su conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata dotata di IBAN;
  • Bonifico domiciliato;
  • Accredito sulla Carta Rdc.

Riferimenti

Normativa

  • D.Lgs. 230/2021
  • L. 46/2021
  • DL 79/2021 conv. in L. 112/2021

Prassi

  • Circ. INPS 30 giugno 2021 n. 93
  • Mess. INPS 22 giugno 2021 n. 2371
  • Mess. 31 dicembre 2021 n. 4748
  • Circ. INPS 9 febbraio 2022 n. 23
  • Mess. INPS 27 settembre 2022 n. 3518

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