Variazione di possesso/utilizzo di terreni e fabbricati intervenute nel 2^ semestre 2022

Best Practices:

Lo studio provvederà a rendere disponibile entro il giorno 9 dicembre 2022 i modelli F24 utili al pagamento del saldo IMU 2022.

I Clienti sono tenuti, entro il 2 dicembre 2022 a comunicare allo studio le eventuali variazioni di possesso e/o di utilizzo dei terreni/fabbricati intervenute nel 2^ semestre 2022.

Per fare ciò sarà sufficiente compilare il seguente form ed inviarlo allo studio (nel caso in cui le variazioni interessino più unità inviare un form per ciascuno di essi):

indicare la tipologia di variazione
indicare la data in cui è avvenuta la variazione
inserire eventuali ulteriori comunicazioni
Fai clic o trascina i file su quest'area per caricarli. Puoi caricare fino a 3 file.
potete caricare copia della documentazione inerente alla comunicazione (solo formato pdf massimo 5MB)
Approfondimento:

versamenti dell’Imu, per l’anno d’imposta 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 762, della legge 160/2019, devono essere effettuati in due rate:

  • la prima rata in acconto, pari al 50 per cento della singola imposta calcolata in base alle aliquote relative ai 12 mesi dell’anno precedente, in scadenza giovedì 16 giugno 2022;
  • la seconda rata a saldo, pari al conguaglio della singola imposta calcolata in base alle deliberazioni delle aliquote e delle detrazioni approvate da ciascun Comune, da versare entro venerdì 16 dicembre 2022.

In merito alla rata di saldo, entro il 16 dicembre, i contribuenti devono provvedere al versamento della seconda rata, la quale tiene conto del conguaglio sulla prima rata già versata, sulla base delle delibere pubblicate dal Ministero delle finanze.

Inoltre, si ricorda che l’Imu è dovuta, ai sensi dell’articolo 1, comma 761, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per anni solari, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso dei singoli immobili, siano essi terreni o fabbricati. “A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente”.

Vale a dire che se, per esempio, l’immobile risulta ceduto oltre il 15 o il 16 del mese, da verificare in base al numero di giorni in cui è composto il mese stesso, l’imposta deve essere versata dal primo possessore (cessionario).

Se, invece, l’immobile risulta ceduto prima del 15 o del 16 del mese, sempre da verificare in base al numero di giorni in cui è composto il mese stesso, l’imposta deve essere pagata dal secondo possessore (cedente).

RIEPILOGO SCADENZE IMU

TRIBUTO

PRIMA RATA O UNICA RATA

SECONDA RATA

IMU

16 GIUGNO 2022

16 DICEMBRE 2022

Gli importi minimi e l’arrotondamento

Ogni ente locale, a norma dell’articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007), deve stabilire, “per ciascun tributo di propria competenza”, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o i rimborsi non sono eseguiti, ovvero gli importi minimi da corrispondere.

In particolare, il singolo Comune ha la facoltà di determinare l’importo minimo al di sotto del quale il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento dell’Imu.

In ogni caso, il limite minimo, riferito all’imposta complessivamente dovuta per tutti gli immobili situati nello stesso Comune, non deve essere inferiore a 12 euro (articolo 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Inoltre si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 166, della legge 296/2006, “Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo”.

Pertanto, un importo Imu da versare pari a 50,49 euro, comporta un pagamento, arrotondato per difetto, di 50,00 euro; mentre, un importo Imu da versare pari a 50,50 euro, comporta un pagamento, arrotondato per eccesso, di 51,00 euro.

Le modalità di versamento

I versamenti dell’Imposta mobiliare unica devono essere effettuati per mezzo del modello di versamento unitario (F24 orinario o semplificato), ovvero tramite apposito bollettino postale.